Valutazione del rischio di incendio - Decreto Ministeriale 3 settembre 2021
Il D.M. 03/09/2021 stabilisce i criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro ed indica le misure di prevenzione e di protezione antincendio da adottare al fine di ridurre l’insorgenza di un incendio e di limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi.
L'erogazione di tale servizio viene sviluppata attraverso le seguenti fasi:
Valutazione del rischio incendio:
- Viene effettuato un sopralluogo in azienda per la valutazione del rischio incendio in conformità a quanto previsto dalla normativa, in concerto con le figure del responsabile del servizio e delle strutture interne di protezione e prevenzione
- Si procede con l'individuazione del pericolo di incendio e dei rischi presenti o possibili che si evidenzino durante lo svolgimento dell'attività lavorativa; viene effettuata la classificazione del livello di rischio di incendio dell’azienda all'interno di una delle categorie indicate nella norma
- Vengono altresì individuati i soggetti esposti ed i relativi livelli di esposizione, anche considerando i rischi specifici; vengono individuate le procedure da adottare per eliminare o ridurre al minimo il pericolo, con valutazione del rischio residuo di incendio
- Viene effettuata una disamina delle misure di sicurezza esistenti, con verifica della loro adeguatezza ed inserimento di eventuali ulteriori misure di prevenzione, eliminazione o riduzione dei rischi residui di incendio e viene individuato e classificato il livello di rischio proprio dell'attività che potrà essere "elevato", "medio" o "basso”.
Redazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione:
In seguito a quanto emerso dalla valutazione del rischio d'incendio, vengono individuate le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio, riportandole in un Piano di Emergenza che viene elaborato in conformità ai criteri del D.M. 03 settembre 2021 e 02 settembre 2021-Decreto GSA- e ai sensi del DPR 151/2011. Detto Piano di Emergenza dovrà essere mantenuto aggiornato e dovrà contenere nei dettagli:
a) le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio
b) le procedure per l’evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti
c) le disposizioni per chiedere l’intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo
d) specifiche misure per assistere le persone disabili.
Il piano di emergenza deve identificare un adeguato numero di persone incaricate di sovrintendere e controllare l’attuazione delle procedure previste. Per i luoghi di lavoro di piccole dimensioni il piano può limitarsi a degli avvisi scritti contenenti norme comportamentali.
Nomina degli addetti
Verrà fornita adeguata assistenza nella fase di designazione degli addetti incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi e gestione delle emergenze.
Istituzione registro dei controlli
Verrà fornita adeguata assistenza nella fase di predisposizione del registro dei controlli da redigersi secondo quanto previsto dal D.M. 01/09/2021, con indicazioni circa le modalità di compilazione dello stesso.
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